Corte di cassazione, ordinanza n.8162 del 22/03/2023
In sede giudiziale l’assegno di divorzio non spetta alla moglie laddove dopo la separazione, pur mantenendo integra la propria capacità lavorativa, abbia scelto di non mettere a frutto le proprie competenze professionali e capacità che l’avevano portata a pubblicare anche un libro di ricette, a collaborare con gallerie d’arte, quale esperta nel settore, a partecipare all’organizzazione di mostre.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8162 del 22 marzo 2023, chiarisce che all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi natura assistenziale e natura perequativa-compensativa. Quest’ultima è da intendersi come declinazione del principio di solidarietà dal quale deriva il riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge istante il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Pertanto, il riconoscimento dell’assegno richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Nello specifico, occorre effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché a quello personale in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. L’assegno divorzile è quindi dovuto quando uno degli ex coniugi risulti non autosufficiente ovvero quando il matrimonio è stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, ex post diventato ingiustificato, che deve essere perciò corretto attraverso la corresponsione dell’assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa, ossia finalizzato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a occasioni professionali e reddituali.