Madre non può opporsi al cognome del padre naturale di suo figlio

Secondo la Corte di Cassazione, la madre non può opporsi al riconoscimento con attribuzione del cognome del padre naturale solo per la sua immoralità e le caratteristiche somatiche, ma è necessaria la prova di un grave pregiudizio per la crescita del minore.<br>Per i Giudici, il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal<br>matrimonio può essere sacrificato solo in presenza di gravi ed irreparabili motivi tali da compromettere in modo irreversibile lo sviluppo psico-fisico del minore

La Corte ha affermato che il riconoscimento è diverso dall’esercizio della responsabilità genitoriale: “Quanto riportato trova fondamento nella distinzione dei concetti giuridici di “riconoscimento” ed “esercizio della responsabilità genitoriale”. Il riconoscimento inteso come status genitoriale non può essere mai eluso, a meno che il minore non possa subire un pregiudizio gravissimo da parte del padre, dato ad esempio dal “suo inserimento in un ambiente di criminalità organizzata ed attualmente detenuto per tali gravi reati” (cfr. Cass. 23074/2005)”.
Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore, è infatti necessario operare un bilanciamento concreto tra opposti
interessi, quali l’esigenza di affermare la verità biologica e l’interesse di preservare i rapporti familiari nonché lo sviluppo del minore. La Corte ha anche stabilito che l’obbligo di mantenimento del minore sorge dalla nascita e il genitore che ha sostenuto il mantenimento ha diritto a un rimborso dalla data della nascita.